Statuto
STATUTO - “SmartianS” Associazione Sportiva Dilettantistica.
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita, in qualità di Ente del Terzo Settore, ai sensi delle normativa vigente, l'associazione sportiva dilettantistica:
“SmartianS - Associazione Sportiva Dilettantistica”
con sede legale in Verolengo (TO) vicolo San Rocco n.3. Il trasferimento di sede sociale o la creazione di sedi distaccate non comportano la modifica dello statuto.
Articolo 2 - SCOPO
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali attivi di bilancio dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme vigenti;
b) la formazione e gestione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
d) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni legate alla mountain bike, al ciclismo sperimentale, al ciclocross e al ciclismo downhill.
Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. L'Associazione promuove iniziative a carattere culturale, sociale, ludico, ricreativo, comprese attività ricreative del settore sportivo elettronico, potendo esercitare la propria attività su tutto il territorio Nazionale, Europeo ed Extraeuropeo. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo editoriale e commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, economica e finanziaria, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione potrà proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e laboratorio per gli associati con la possibilità di fornire, agli associati servizi di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande.
L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione alle attività sportive da parte di tutti i propri associati, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza di opportunità, dei doveri e dei diritti di tutti gli associati, e l'elettività delle cariche associative.
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento o, dell'Ente di Promozione Sportiva, e della Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione, o dell'Ente, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali, o dell'Ente, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva nei rispettivi ambiti di competenza.
Articolo 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.
Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione; e che siano in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi di gestione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, o tutore legale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Gli eventuali contributi e la quota associativa non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.
Articolo 5 - SOCI e DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nel regolamento o nelle delibere.
Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria, mancato rinnovo o decesso;
B. morosità protrattasi per due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, o in emergenza, deliberata dal solo Presidente, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
D. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art.25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, ha valore immediato. Il socio interessato dal provvedimento di radiazione ha facoltà di chiedere udienza presso l'Assemblea dei soci. Nel corso di tale assemblea, convocata su specifica richiesta del Consiglio Direttivo, si procede alla disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. L'eventuale decisione in seno all'Assemblea risulterà inappellabile.
Articolo 7 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi all’atto della richiesta, e ne propongono anche l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea eletta dalla maggioranza dei presenti, se non preventivamente indicata dal Presidente stesso. L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e gli eventuali contributi di gestione, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Tra questi avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo controlla la regolare posizione degli associati presenti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, sms o web service. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e gli argomenti del giorno. L'assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.
Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, sms o web service. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e gli argomenti del giorno. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a compravendite o donazioni immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative e il versamento degli eventuali contributi, che siano maggiorenni, e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di riferimento, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con l'eventuale subentro dei candidati precedenti, in ordine di votazione. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente e dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione di cui all'art. 6;
f) gestione economica ordinaria e straordinaria;
g) presiedere a contratti finanziari, contratti di acquisto, noleggio o leasing per beni strumentali o beni mobili, oltreché la locazione immobiliare;
h) attuare le finalità previste dallo statuto, l’attuazione delle decisioni deliberate.
Articolo 17 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro trenta giorni.
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Articolo 22 – PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti;
a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
b) dai contributi di enti ed associazioni;
c) da lasciti e donazioni;
d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione di riferimento al quale si è affiliati.
Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione vengono comunicati alla Federazione o dell'Ente di Promozione di riferimento alla quale si è affiliati, allegando copia del verbale; comunque rispettando le norme vigenti.
Articolo 25 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo di gestione, al netto di tutte le passività, del patrimonio dell'Associazione. Fermo restando che tutti i beni in uso e non di proprietà devono essere restituiti ai legittimi proprietari, e che devono essere disdetti eventuali contratti di qualsiasi natura e tipo in capo all'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, sia nazionale che con sede legale al di fuori dei confini nazionali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale, al netto di tutte le passività ed esclusi i beni non di proprietà, sarà devoluto alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione di riferimento alla quale si è affiliati che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.
Articolo 26 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI, della Federazione Nazionale o dell'Ente di Promozione di riferimento e le normative vigenti.
Verolengo, 03 Maggio 2019.